Quando l’avvocato è un amico o un parente

lawyers_tUna risposta che riceviamo 3 volte su 4 dai nostri clienti che guarda caso hanno sistematicamente un parente o un amico avvocato il quale, ovviamente, non pretende nessun compenso per la prestazione, ma anzi verrà pagato alla fine della causa se e solo se si arriverà a recuperare il credito, altrimenti nulla gli sarà dovuto.
Vorremmo invece farvi leggere quanto affermato dal CNF – Consiglio Nazionale Forense che ci sembra essere leggermente diverso….

Domanda : ” E’ consentito pagare l’avvocato in percentuale al risultato raggiunto? “

ll Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che il patto di quota lite è vietato per i legali.
L’avvocato sa bene che non si può, ma il cliente non è sempre informato; così conviene chiarirlo una volta per tutte. Proporzionare il compenso del professionista al risultato raggiunto con la causa (per esempio, in percentuale) è illecito.

Chiariamo meglio di che si tratta:
Capita sempre più spesso (e specie di questi tempi in cui i soldi scarseggiano), che il cliente proponga al legale un accordo secondo cui il pagamento dovrebbe avvenire solo a pratica chiusa e, comunque, non in modo fisso ma sulla base di una percentuale sul risultato raggiunto (il guadagno per il cliente).
In questo modo, si rende il legale compartecipe del merito della propria attività professionale e la sua remunerazione viene legata all’esito del giudizio.

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Gli avvocati chiamano questa pratica “patto di quota lite”. Per fare un esempio, il corrispettivo del professionista viene determinato nel 20% di quanto si riuscirà ad ottenere dalla controparte.

Ebbene, la disciplina che regola i rapporti tra avvocati e clienti VIETA un accordo di tale tipo.
L’avvocato, infatti, non può essere remunerato sulla base dei risultati conseguiti. È ovvio che, in casi del genere, l’illecito viene commesso soprattutto dal legale che non potrebbe accettare una proposta simile.

Questo punto – sul quale, talvolta, gli studi legali tendono a fare orecchie da mercante – è stato di recente ribadito dal Consiglio Nazionale Forense che, sul proprio sito, ha pubblicato un memorandum relativo a tutte le novità inerenti la professione forense  (Legge 31/12/2012, n. 247, art. 13 co. 4)

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