Basta con la falsa informazione!!!

Ricerca dei beni pignorabili da parte del creditore… falsa informazione !!!!

Buongiorno a tutti.

Nelle scorse ore sono apparsi articoli mirabolanti ove si faceva credere che, a seguito dell’ordinanza

del Tribunale di Mantova e delle Nuove Riforme, il creditore avrebbe potuto accedere ai dati dei

beni pignorabili del debitore con una facilità e semplicità mai viste prima e in via diretta.

 

TUTTO QUESTO E’ FALSO!!!

 

Ma andiamo a verificare i contenuti dell’Ordinanza per capire una volta per tutte :

 

COSA SI PUO’ e COSA NON SI PUO’ FARE,

CHI LO FA, IN CHE TERMINI , SEGUENDO QUALI ITER …etc….

“VOGLIAMO POI RICORDARE CHE DA SEMPRE AI SENSI DELL ART. 492

 CPC GLI UFFICIALI GIUDIZIARI SONOimg_1.13-1.3.2009.0 ABILITATI ALLA RICERCA DEI BENI AGGREDIBILI DEL DEBITORE !!!!” 

 

ANALISI e COMMENTI:

TRIBUNALE DI MANTOVA

 Il giudice delegato dal Presidente

– letta l’istanza formulata da …omissis… in data 12.1.2015 al fine di ottenere di
essere autorizzata ex art. 492 bis c.p.c. alla ricerca con modalità telematiche
dei beni di …omissis…;

– rilevato che l’istanza è stata depositata in formato cartaceo ma la stessa è
ammissibile in tale formato atteso che nei processi esecutivi la disposizione di
cui al comma 1 dell’art.16 bis D.L. n.179/12 convertito con L.n.221/12, si
applica solo successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione e
l’esecuzione nella specie deve ancora iniziare;

– ritenuto che l’istante possa essere qualificato creditore procedente ai sensi
dell’art.492 bis c.p.c., considerato che l’espressione utilizzata è da intendersi
riferita – come si evince dal prosieguo del testo della disposizione – al soggetto
che “ha diritto di procedere ad esecuzione forzata” e quindi al soggetto
munito di titolo esecutivo e non al soggetto che ha già intrapreso l’esecuzione,

( PRIMA SPECIFICA E LIMITAZIONE ….

SOLO PER CHI HA TITOLO E NON CHI HA

GIA’ INTRAPRESO L’ESECUZIONE…!!!! )

essendo appunto la procedura deputata la ricerca dei beni con modalità
telematiche e quindi prodromica ad una più efficace esecuzione forzata ancora
da intraprendere;

– osservato che nel caso in esame risulta documentata la sussistenza di un
titolo esecutivo in favore dell’istante;
– ritenuto che non rivesta alcuna rilevanza la circostanza documentata per cui
il creditore abbia già intrapreso un’esecuzione presso terzi conclusasi in
maniera parzialmente fruttuosa prima dell’ 11 dicembre 2014, data di entrata
in vigore dell’art.492 bis c.p.c., considerato che la disposizione di cui si tratta a
mente dell’art. 19, comma 6 del medesimo D.L. 132/2014 si applica “ai
procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto” e con riguardo specifico all’art.492 bis
c.p.c. il procedimento a cui ci si riferisce non può che essere che quello
previsto dalla stessa norma, trattandosi di un procedimento delineato in tutti i
suoi aspetti che per sua natura si esaurisce prima dell’inizio di quello esecutivo;

Pagina 2

– considerato che ai sensi del secondo comma dell’art.492 bis c.p.c. il soggetto
che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico
diretto ai dati contenuti nelle banche dati è in primis l’ufficiale giudiziario, nel
rispetto delle previsioni degli artt.155 quater e quinquies disp. att. c.p.c.;

( ATTENZIONE !!!!!  E NON IL CREDITORE DIRETTAMENTE !!!!)

– rilevato tuttavia che l’art. 155 quinquies prevede al primo comma che
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da
parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del
codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo
comma, non sono funzionanti,

 

( ATTENZIONE !!!! SOLO QUALORA LE STRUTTURE UNEP E DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI SIANO

NON ABILITATE-NON FUNZIONANTI- ETC…. E QUESTO SIA CERTIFICATO ……!!!! ALLORA …..)

il creditore procedente, previa autorizzazione a

( ATTENZIONE !!!!!   PREVIA AUTORIZZAZIONE !!!!!  QUINDI NON DI CERTO DA SOLO !!!!)

norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice,

 

RIPORTIAMO PER COMPLETEZZA L’ART. INDICATO….

VEDIAMO QUALI SONO LE PRESCRIZIONI ….

 

ARTICOLO 492 BIS CPC – CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 492 bis. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
[I] Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta ordinaria ed il numero di fax del difensore nonchè, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

Operatività
[II] Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Territorialità
[III] Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.


[IV] L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.


[V] Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonchè l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.


[VI] Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziale sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.


[VI] Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

 

….RITORNIAMO ALL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MANTOVA …..

puo’ ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-

quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute”;

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ECCO COSA DISPONE L’ART 155  DEL D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10.11.2014, n. 162)

Articolo 155 quater disposizioni di attuazione cpc

ARTICOLO 155 QUATER DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE CPC

Art. 155 quater. Modalità di accesso alle banche dati
[I] Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà d accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell’articolo 492-bis del codice, nonchè le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l’ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.
[II] Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
[III] E’ istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato “Modello ricerca beni”, conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
[IV] L’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all’accesso effettuato a norma dell’articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

 

….RITORNIAMO ALL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MANTOVA …..

– tenuto conto che per il Tribunale di Mantova il Dirigente Unep, su espressa
richiesta di questo giudice, ha chiarito per iscritto con nota del 16.1.2015,
pervenuta alla scrivente il 22.1.2015 che all’attualità solo in funzionari UNEP
e non gli ufficiali giudiziari sono provvisti di collegamento alla rete internet e
comunque allo stato non è operativo neppure il software fornito dal Ministero
della Giustizia poiché le postazioni informatiche non sono in rete con quelle
utilizzate per la tenuta dei registri cronologici e la contabilità;

– valutato che, alla luce dell’inidoneità dichiarata attuale delle strutture

tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale
giudiziario alle banche dati, il creditore procedente, sussistendone i
presupposti, può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle
banche dati le informazioni nelle stesse contenute;

( ATTENZIONE !!!! CASO PARTICOLARE !!!)

– considerato che la regolazione delle modalità d’accesso alle banche dati a cui
si riferisce l’art. 155 quater disp.att. c.p.c. da attuarsi con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro
dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, non può che riferirsi all’accesso degli Ufficiali Giudiziari, che
necessariamente sarà da regolamentare nelle modalità per contemperare il
diritto dei creditori a conoscere i beni aggredibili dei debitori e il diritto di tutti
alla riservatezza dei dati e al rispetto di precise regole per la loro
conservazione;

– ritenuto viceversa che nessun decreto attuativo debba essere emanato per

l’ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche
dati indicate dall’art.492 bis c.p.c., atteso che in tal caso l’autorizzazione non
prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma
unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le
informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative
interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi;

– considerato infine che i dati ottenuti dovranno essere gestiti dal procuratore
che li riceve nel rispetto delle cautele a tutela della riservatezza già previste per
tutti i dati sensibili delle parti in suo possesso;

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P.T.M.

Visto l’art.492 bis c.p.c. e art.155 quinquies disp.att.c.p.c.,
autorizza …omissis… a chiedere direttamente ai gestori delle banche dati
dell’’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei conti correnti bancari e altri
rapporti finanziari, del pubblico registro automobilistico e degli enti
previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e
crediti di …omissis… da sottoporre ad esecuzione.

Mantova 3 febbraio 2015
Il Giudice
dott. Laura De Simone

 

DOPO QUESTA LUNGA MA DOVEROSA ANALISI, 

speriamo di essere stati chiari e di aver fornito TUTTE le informazioni ai nostri lettori, Informazioni necessarie per poter capire e dare il giusto peso alle notizie, eliminando quelle FALSE.

 

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